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    CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
    CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

    Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la
    descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, sito web o altro materiale informativo, ovvero
    nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore
    unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Nel sottoscrivere la proposta di
    compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato,
    per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi
    disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
    1. FONTI NORMATIVE
    La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia
    internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del
    Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della
    Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi
    e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942).
    2. REGIME AMMINISTRATIVO
    L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere
    abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il venditore
    rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la
    copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale (Assicurazione Bag Tour srl per la RC
    Professionale stipulata Lloyd’s Insurance Company S.A. Certificato N. DY088997-LB), nonché gli estremi
    della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per
    quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore
    presso la località di partenza.
    3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
    Ai fini del presente contratto s’intende per:
    a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in
    base a un contratto di turismo organizzato;
    b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua
    attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato,
    anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore,
    professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa
    vigente;
    c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita
    direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
    d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti
    combinati da un organizzatore.
    4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
    Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello
    stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

    1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del
    viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per
    tutti iservizi;
    2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
    2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore
    acconsenta al pagamento;
    2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
    2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
    2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di
    scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti
    attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del
    pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo
    contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso
    al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
    5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
    1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente,
    l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo,
    forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del
    CdT, nonché le seguenti informazioni:
    a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
    1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date
    e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
    2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e
    ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esattonon sia
    ancora stabilito,
    l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e
    ritorno;
    3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi
    della regolamentazione del paese di destinazione;
    4) i pasti forniti;
    5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
    6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le
    dimensioni approssimative del gruppo;
    7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
    8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del
    viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto
    delle esigenze del viaggiatore;
    b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del
    venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

    c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi
    comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano
    ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi
    che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
    d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a
    titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è
    tenuto a pagare o fornire;
    e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5,
    lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso dimancato
    raggiungimento del numero;
    f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti,
    compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di
    destinazione;
    g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento
    prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle
    spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT;
    h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le
    spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza,compreso il
    rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
    i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.
    2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera d), stipulati per
    telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cuiall’allegato
    A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
    6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
    1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo
    contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e
    sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto
    turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
    l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia
    di Viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto
    turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
    scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
    dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio.
    2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte
    del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la
    richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta
    di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite
    dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
    3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal
    contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusionedel contratto o
    dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e
    senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte
    correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo
    evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).

    7. PAGAMENTI
    1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto
    della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
    a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
    b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto
    fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato entro iltermine stabilito dal Tour
    Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto;
    2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il
    saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di
    acquisto;
    3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione
    al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di
    garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art.
    1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta,
    via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del
    viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore
    direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore
    scelto.
    8. PREZZO (ART. 39 CdT)
    1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato
    in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
    programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
    2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di
    quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’10% soltanto se il contratto lo preveda
    espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le
    modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del
    prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la
    conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
    3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
    a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
    b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente
    coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e
    negli aeroporti;
    c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
    4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo
    complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
    5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione
    chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla
    giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del
    pacchetto.
    6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di
    gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto afornire la prova su
    richiesta del viaggiatore.

    9. CANCELLAZIONE DA PARTE DEL TURISTA
    1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima
    dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e
    giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia
    richiesta.
    2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli,
    calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti
    che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
    3. Fatto salvo, ove diversamente stabilito al momento del preventivo o della conferma dei
    servizi, in relazione a singole prenotazioni, Bag Tour applica le seguenti penali di recesso:
    100% quota individuale di gestione pratica e 100% del Premio della/e copertura/e assicurativa/e.
    Inoltre le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
    – Fino a 45 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione;
    – Da 44 a 30 giorni prima della partenza: 40% della quota di partecipazione;
    – Da 29 a 21 giorni prima della partenza 75% della quota di partecipazione;
    – Oltre tale termine il 100% della quota di partecipazione.
    Inoltre sono sempre dovute le penalità relative alla biglietteria aerea “Tariffe speciali, Instant purchase, Low
    cost e voli di linea”. Ai viaggiatori sprovvisti dei corretti documenti di viaggio non sarà permesso l’imbarco,
    non verrà loro rimborsato il viaggio e si applicheranno le penali sopra indicate. Si precisa che per
    determinate destinazioni, per particolari servizi, per gruppi precostituiti le penali sopra riportate potranno
    subire variazioni anche rilevanti e che per determinati servizi possono essere già del 100% al momento
    della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte dell’organizzatore. Le eventuali
    variazioni rispetto alle spese previste saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo ai
    viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo o nelle offerte
    pubblicate sul sito internet. In ogni caso nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il
    viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
    4. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
    comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento
    dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura
    indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture
    assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
    5. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
    6. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In
    questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più
    restrittive.

    10. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO O DEL SERVIZIO TURISTICO PRIMA DELLA
    PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
    Nel caso in cui Bag Tour avesse necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del
    contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta/via mail al cliente, indicando il tipo di modifica e la
    variazione del prezzo che ne consegue.
    Nel caso in cui:
    – l’aumento del prezzo sia superiore di almeno il 10% rispetto a quello precedentemente stabilito;

    – gli elementi del contratto modificati siano configurabili come basilari ai fini di una soddisfacente
    fruizione del pacchetto turistico;
    – Il cliente avrà diritto a recedere dal contratto ed alla conseguente restituzione della cifra
    anticipata o ad usufruire di un pacchetto o di un servizio turistico alternativo di qualità equivalente o
    superiore senza supplemento di prezzo, o alla restituzione della eccedenza di prezzo qualora il secondo
    pacchetto abbia valore inferiore al primo.
    Il cliente dovrà dare comunicazione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
    lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
    comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Per
    giustificati motivi aumenti di prezzo entri il 10% del valore contrattuale o modifiche di lieve entità al
    programma di viaggio non comportano l’annullamento del contratto che resta in vigore con le modifiche
    approvate unilateralmente dall’organizzatore che dovrà dare comunicazione scritta al cliente.
    Cancellazione del viaggio – Forza maggiore. Esiste l’eventualità che la prenotazione debba essere da noi
    cancellata per motivi di “forza maggiore” che sfuggono al nostro controllo e che non possono essere evitate
    nonostante l’attenzione e la cura. Tali eventi possono includere episodi di guerra, minaccia di guerra,
    sommossa, guerra civile, attività terroristica, disastri naturali o nucleari, indicazioni governative, condizioni
    climatiche avverse e più in generale tutti quegli eventi che rimangono fuori del nostro controllo. In tali
    evenienza siamo spiacenti di non poter riconoscere nessun rimborso, includendo qualsiasi costo o spesa da
    voi sopportata, non riconoscere alcuna compensazione.

    11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
    L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne
    che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre
    adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di
    qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le
    prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
    alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e
    giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
    quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
    compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo
    delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
    12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
    12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
    a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per
    la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità
    del cessionario;
    b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. )
    ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
    c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
    d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla
    sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
    Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché
    degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

    Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile
    solo col consenso del vettore.
    12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già
    confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile
    l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo
    fisso forfetario.
    13. OBBLIGHI DEI TURISTI
    1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani
    sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del
    catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
    2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito
    della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento
    personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per
    l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria
    l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito
    della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
    3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro
    rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni
    caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti
    autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
    www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima
    del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti
    potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
    4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza
    al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della
    partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
    individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
    soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
    5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra
    informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o
    da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
    Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
    Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. – on line o cartacei – poiché essi
    contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 38 del codice del
    Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura
    dei Turisti.
    6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi
    istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse
    esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo
    per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del
    Paese.
    7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a
    quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
    dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
    turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario
    dovessero subire

    anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro
    rimpatrio.
    8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
    suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili
    del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
    9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita
    di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte
    dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
    modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
    14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
    La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
    informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il
    servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
    Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio
    Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
    della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da
    parte del turista.
    15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
    L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
    prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
    fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative
    autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un
    terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste
    in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
    poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il
    quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
    obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
    obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale
    responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 50 e salvo
    l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
    16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
    I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da
    quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che
    disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del
    codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
    17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
    L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista in difficoltà secondo il
    criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
    legge o di contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto
    adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati
    dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od
    inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
    imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

    18. RECLAMI E DENUNCE
    Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del
    pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
    tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi
    dell’art. 1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una
    raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni
    lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
    19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
    Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della
    prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese
    derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di
    rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione
    devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti,
    alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza
    pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.
    20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
    Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista – sul catalogo, sulla
    documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle
    contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e
    gli effetti che tale adesione comporta.
    21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.).
    I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente
    di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese
    garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del
    prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Gli estremi
    identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia
    saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno altresì essere anche indicati
    nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
    22. MODIFICHE OPERATIVE
    In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni
    relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella
    accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a
    successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria
    Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i
    nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).